Art. 15.
(Iniziative per la riqualificazione dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani).

      1. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane spetta la concreta adozione

 

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delle iniziative per il risanamento dei canili comunali e per la realizzazione dei rifugi per cani, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa regionale o provinciale e con l'impiego dei contributi destinati a tali finalità.
      2. Nei canili comunali, adeguatamente ristrutturati ai sensi del comma 1, oltre all'identificazione deve essere altresì garantita l'assistenza veterinaria per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli adempimenti clinici e chirurgici previsti nei confronti dei cani catturati.
      3. I rifugi per cani o «canili rifugio» hanno lo scopo di assicurare il ricovero degli animali catturati nella fase successiva alla loro identificazione e all'erogazione delle cure loro necessarie. Spetta ai competenti servizi veterinari delle aziende sanitarie locali accertare, in sede di vigilanza d'istituto, il corretto mantenimento dei cani in buone condizioni di stabulazione.
      4. Le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi di cui al presente articolo devono essere stipulate prioritariamente con le associazioni o gli enti aventi finalità di protezione degli animali.